Pacchi extra UE: dal 1° novembre tassa di 2 euro, istruzioni ADM

Dal 1° novembre 2026 entra in applicazione in tutta l'Unione europea un nuovo contributo doganale di 2 euro per articolo sulle vendite a distanza di beni importati.

La Commissione europea pubblica una guida aggiornata che chiarisce le modalità di applicazione e il rapporto con il dazio temporaneo di 3 euro. In Italia, invece, il contributo nazionale di 2 euro per spedizione è stato rinviato al 1° dicembre.

La Commissione europea, Direzione generale Fiscalità e Unione doganale (DG TAXUD), ha pubblicato il 7 ottobre 2026 la guida aggiornata The temporary EUR 3 customs duty and the Union handling fee – Guidance for Member States and Trade, nella versione del 5 ottobre 2026.

Il documento fornisce indicazioni agli Stati membri e agli operatori economici sull'applicazione del dazio temporaneo di 3 euro, in vigore dal 1° luglio 2026, e della nuova tassa di gestione dell'Unione (Union Handling Fee – UHF) di 2 euro, applicabile dal 1° novembre 2026.

La guida affronta, tra l'altro, l'individuazione delle merci soggette ai prelievi, il calcolo degli importi, gli obblighi dei dichiaranti doganali, le garanzie, i rimborsi e il trattamento IVA.

Perché è stato introdotto il dazio di 3 euro

La nuova disciplina nasce dalla riforma doganale europea sul commercio elettronico.

Con il regolamento (UE) 2026/382 dell'11 febbraio 2026 è stata eliminata la precedente franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, prevista dagli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

In sostituzione, dal 1° luglio 2026 è stato introdotto un dazio temporaneo di 3 euro per articolo doganale, applicabile fino al 1° luglio 2028 alle spedizioni fino a 150 euro rientranti nelle condizioni previste dalla normativa.

La misura riguarda, in particolare, le importazioni effettuate con il regime IOSS e determinate spedizioni postali, comprese quelle dichiarate attraverso regimi IVA alternativi.

Nuova tassa europea di 2 euro: a cosa si applica in vigore dal 1 novembre

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’avviso del 23 ottobre 2026, ha fornito le prime indicazioni operative sull’applicazione della Union Handling Fee (UHF) e sull’introduzione degli identificativi di prodotto (PID) per le vendite a distanza di beni importati. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° novembre 2026.

Union Handling Fee: importo e ambito di applicazione

Dal 1° novembre 2026 entra in vigore la Union Handling Fee (UHF), una tassa a importo fisso istituita dall’articolo 20 del nuovo Codice Doganale dell’Unione (nCDU), applicabile alle merci immesse in libera pratica nell’ambito delle vendite a distanza.

L’importo, stabilito dalla Commissione europea in 2 euro per articolo, è indipendente dal valore della merce e riguarda sia le spedizioni di valore non superiore a 150 euro sia quelle di valore superiore. La misura è stata definita dal Regolamento UE n. 2026/2152 del 21 ottobre 2026, pubblicato il giorno successivo.

La UHF costituisce una risorsa propria destinata a coprire i costi delle verifiche dei dati, dell’analisi dei rischi, delle infrastrutture informatiche e doganali e dei controlli, compresi i servizi dell’Autorità doganale dell’Unione europea.

Chi è tenuto al pagamento

Secondo l’articolo 20.5 del nuovo Codice Doganale dell’Unione, il pagamento della UHF è a carico del debitore dell’obbligazione doganale all’importazione. Qualora tale obbligazione non sorga, il pagamento compete al soggetto che ne sarebbe stato debitore.

L’avviso precisa che il debitore principale è il dichiarante, individuato secondo un ordine gerarchico tra il titolare IOSS (o il suo rappresentato), il soggetto aderente agli Special Arrangements (o il suo rappresentante) e il rappresentante doganale indiretto.

Per gli aspetti non espressamente disciplinati dall’articolo 20 si applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni relative all’obbligazione doganale.

A differenza del dazio temporaneo di 3 euro, applicato secondo le regole in vigore dal 1° luglio 2026, la UHF ha carattere permanente, non prevede scadenze temporali e non è rimborsabile. L'importo è inoltre imponibile ai fini IVA.

Le modifiche alle procedure doganali

Per consentire l’applicazione della tassa nei sistemi dichiarativi nazionali, la Commissione ha previsto modifiche al Regolamento di esecuzione UE 2015/2447.

Le novità riguardano, in particolare:

La garanzia globale per i soggetti AEO: possibilità di riduzione al 30% dell’importo di riferimento della garanzia globale (CGU) relativa alle merci vendute a distanza.

L’introduzione del codice F00: da utilizzare nel campo DE 14 03 039 000 “Tax Type” per identificare la UHF nei sistemi contabili e informatici doganali.

Identificativi di prodotto obbligatori dal 1° novembre

Sempre dal 1° novembre 2026 diventa obbligatorio l’utilizzo dei Product Identifiers (PID), finalizzati a rafforzare l’analisi dei rischi e i controlli sulle merci commercializzate attraverso vendite a distanza.

L’Agenzia richiama l’introduzione dei nuovi codici documento C127, C128, C129 e Y081, da utilizzare a livello di articolo tra i documenti di supporto (supporting document).

Per gli ulteriori dettagli operativi e dichiarativi, l’avviso rinvia ai documenti di orientamento della DG TAXUD e alla sezione Toolbox.

La Commissione ha chiarito che il termine articolo (item) non coincide necessariamente con il singolo prodotto fisico contenuto nel pacco.

Ai fini del calcolo rileva la voce merceologica della dichiarazione doganale, individuata in base alla classificazione tariffaria, alla descrizione e, quando richiesto, all'origine delle merci.

In pratica, il dazio di 3 euro e la tassa di 2 euro vengono applicati per ciascuna riga della dichiarazione doganale, secondo le regole illustrate nella guida.

Ad esempio, una spedizione del valore di 100 euro contenente due voci merceologiche soggette a entrambi i prelievi comporta 6 euro di dazio temporaneo e 4 euro di UHF, per un totale di 10 euro.

Dal 1° novembre, inoltre, per le operazioni interessate, i dichiaranti devono utilizzare il codice TARIC Y126 nelle dichiarazioni H1, H6 e H7, che attiva l'applicazione della tassa UHF.

Sempre dalla stessa data diventano obbligatori specifici identificativi dei prodotti (PID) per le vendite a distanza di beni importati in spedizioni fino a 150 euro.

In Italia il contributo nazionale di 2 euro slitta al 1° dicembre

Occorre distinguere la nuova tassa europea dal contributo nazionale introdotto dalla legge di Bilancio 2026.

L'articolo 1, commi 126-128, della legge n. 199/2025 ha previsto un contributo amministrativo di 2 euro per ciascuna spedizione proveniente da Paesi extra-UE, di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

L'articolo 4 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 ne ha differito l'applicazione dal 1° ottobre al 1° dicembre 2026.

Il rinvio è stato confermato dall'Agenzia delle Dogane con il comunicato del 23 settembre 2026.

Si tratta dunque di due contributi distinti: quello europeo è calcolato per articolo doganale, mentre quello italiano è previsto per spedizione.

Rimane da chiarire la compatibilità dell'eventuale cumulo dei due contributi, considerando che l'articolo 20, paragrafo 9, del nuovo Codice doganale consente agli Stati membri di applicare oneri nazionali per servizi specifici diversi da quelli già coperti dalla tassa europea.

Dazio di 3 euro e contributi di 2 euro: tutte le differenze

Caratteristica Dazio UE di 3 € Tassa UE di 2 € (UHF) Contributo italiano di 2 €
Normativa Reg. UE 2026/382 Reg. UE 2026/2108, art. 20 Legge 199/2025, commi 126-128
Decorrenza 1° luglio 2026 1° novembre 2026 1° dicembre 2026
Ambito territoriale Tutta l'UE Tutta l'UE Italia
Importo 3 € 2 € 2 €
Calcolo Per articolo doganale Per articolo doganale Per spedizione
Soglia di valore Fino a 150 € Nessuna soglia di 150 € Fino a 150 €
Durata Temporaneo, fino al 1° luglio 2028 Permanente Non prevista una scadenza
Finalità Prelievo doganale sulle importazioni interessate Copertura dei servizi doganali UE Copertura delle spese amministrative doganali nazionali

Attenzione: le tre misure non devono essere considerate automaticamente cumulabili si atttendono chiarimenti in merito

Per la tassa che scatta dal 1 novembre la guida della Commissione precisa che:

La tassa di gestione dell'Unione (Union Handling Fee – UHF) è prevista dall'articolo 20 del nuovo Codice doganale dell'Unione, regolamento (UE) 2026/2108.

L'importo di 2 euro è stabilito da un apposito regolamento delegato della Commissione.

La tassa si applica dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento delegato.

La data di applicazione prevista è il 1° novembre 2026.